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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 19/05/2015 DELIBERA NUMERO 39
....omissis....
OGGETTO: Modalità effettuazione Esami per studenti con giudizio sospeso

IL COLLEGIO

Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico

Vista l'OM n. 92 del 2007 che stabilisce all'art.4 comma 1 che il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.





DELIBERA

all'unanimità di effettuare gli esami nel rispetto delle seguenti modalità:

Spetta al docente del consiglio di classe titolare delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di
accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che eventualmente ha tenuto i
corsi di recupero frequentati dai propri studenti.

Le prove dovranno riguardare solo i moduli o gli argomenti indicati nel verbale dello scrutinio e comunicati agli studenti.

Gli studenti svolgeranno una prova scritta o scritto-grafica alla presenza di almeno due docenti. Possono essere formate per la vigilanza sottocommissioni di classi miste. Le prove saranno corrette dal docente che ha sospeso il giudizio e da un altro docente della materia, che opereranno come sottocommissione. La prova scritta di italiano dovrà prevedere, oltre alla verifica delle competenze relative alla produzione scritta, la verifica delle conoscenze e competenze relative ai moduli non valutati sufficienti nel corso dell'anno.

La prova orale, che dovrà riguardare solo i moduli o gli argomenti indicati nel verbale dello scrutinio e comunicati agli
studenti, sarà riservata soltanto agli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza nella prova scritta ad eccezione
delle prove che riguarderanno la lingua straniera che in ogni caso saranno scritte e orali.

La prova orale sarà sostenuta di fronte ad almeno tre docenti: il docente che ha sospeso il giudizio, un docente della materia ed un docente del consiglio di classe.

La valutazione della/delle prova/e di recupero deve essere coerente con i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti e con le eventuali declinazioni degli stessi all'interno dei documenti programmatici stilati a inizio anno dal consiglio di classe e dai singoli docenti. A tal fine è necessaria la formulazione di un giudizio esauriente che motivi la valutazione e dal quale si dovrà evincere, in maniera del tutto trasparente, il meccanismo che ha portato la sottocommissione esaminatrice all'attribuzione della proposta di voto alla prova.

La valutazione finale dello studente spetterà al consiglio di classe nella veste di collegio perfetto e si esprimerà attraverso un voto e un giudizio. Per gli studenti delle classi terze e quarte il consiglio di classe provvederà anche all'attribuzione del credito scolastico.


VISTO
Per copia conforme
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Ceccanti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 20/05/2015


Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.