ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “
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COMUNICAZIONE INTERNA N. 109Massa, 08/11/2024
A tutto il personale
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento d’Istituto “gli studenti restano nelle aule, nei corridoi immediatamente adiacenti e comunque all’interno del perimetro della scuola negli spazi indicati dal dirigente scolastico.”
Nel ricordare al personale scolastico che il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola, si raccomanda a tutto il personale di adempiere con diligenza a tale dovere.
Si ricorda altresì che la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994) n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
In particolare, i collaboratori scolastici si disporranno in modo da coprire aree separate, con particolare attenzione alla vigilanza dei bagni.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle uscite di sicurezza ed all'accesso alle scale interne, che non potranno essere utilizzate dagli alunni durante l’intervallo di ricreazione.
I docenti ottempereranno al dovere di vigilanza non allontanandosi dall’aula, permanendo in prossimità della porta di accesso in modo da coprire una più ampia area. Nel caso di copresenze di più docenti, ferma restando la necessità della permanenza di un docente in prossimità dell’aula secondo le indicazioni precedenti, gli altri potranno disporsi nel corridoio per la vigilanza. L’obbligo di vigilanza non si limita agli studenti della classe in orario.
Si ricorda agli studenti che il divieto di utilizzo dello smartphone e degli altri dispositivi mobili non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica, e che la mancata applicazione delle disposizioni in merito può implicare conseguenze non indifferenti anche dal punto di vista giuridico.
Ogni violazione delle disposizioni trasmesse con la presente sarà suscettibile di sanzione.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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